Nei giorni scorsi è stata depositata la Sentenza (n.1212/20202) emessa dal Tribunale di Torre Annunziata (Na) contenente le motivazioni delle condanne inflitte a conclusione del processo penale celebratosi per sanzionare le violazioni delle disposizioni di legge a tutela dell’incolumità dei lavoratori.
Secondo il giudice Todisco, il colono è responsabile della morte di Vincenzo Esposito, il rocciatore che perse la vita il 2 settembre 2016 cadendo da un costone di roccia nella valle dei Mulini a Gragnano.
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’imputato e, sorprendentemente, dallo stesso pubblico ministero nelle arringhe conclusive, il giudice ha pienamente accolto le tesi difensive degli avvocati Aldo Avvisati e Massimo Autieri, appurando che è stato proprio l’imputato, il colono, a commissionare i lavori (anche se nell’occasione non svolgeva ivi alcuna attività d’impresa) ed è, altresì, sempre lui ad essere venuto meno agli obblighi di legge a suo carico non avendo provveduto a verificare che il lavoratore stesso a cui aveva commissionato i lavori di pulizia del costone di montagna avesse le idonee qualifiche tecniche e professionali né ha provveduto a sovrintendere le modalità di intervento, previo richiesta di un piano di Sicurezza ad opera del lavoratore.
La circostanza addotta dalla difesa che il lavoratore deceduto fosse proprio un rocciatore esperto non è valsa quale esimente dalle responsabilità per il colono. Anzi, il fatto che sia stato richiesto l’intervento “a titolo personale” senza il supporto, l’organizzazione e gli strumenti tecnici che solo la partecipazione ai lavori, così “rischiosi e gravosi”, di tutta la ditta, di cui il rocciatore di 34 anni era dipendente, avrebbero garantito, è stata valutata come una ulteriore dimostrazione di responsabilità dell’imputato.
Il giudice si è chiaramente espresso a riguardo sostenendo che “Anche se OMISSIS e OMISSIS (ovvero gli altri lavoratori impegnati) erano esperti rocciatori, nel caso di specie non godevano della struttura e dell’organizzazione aziendale che avrebbe garantito un diverso e più elevato grado di sicurezza…”
Il tentativo, poi, ad opera dell’imputato di coinvolgere anche terzi nelle responsabilità che hanno determinato l’omicidio colposo, ritenute senza fondamento, gli sono valse il diniego, da parte del Giudice, circa la concessione di una diminuzione della pena mediante l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Particolare soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Avvisati: “Sono state accolte pienamente le tesi difensive da noi esposte, tese a far emergere le violazioni alle disposizioni di leggi e “smascherati” i tentativi, di “scrollarsi” le responsabilità di dosso, ricorrendo alle ipotesi di “fatalità, oppure imputando le cause (pratica, a dir poco, odiosa) all’imperizia del lavoratore stesso o, ancora, adducendo fantomatiche responsabilità di terzi”.