Il leasing immobiliare abitativo, introdotto in Italia dalla legge di stabilità del 1 Gennaio 2016, risulta sconosciuto ai privati, nonostante le continue agevolazioni fiscali per l’utilizzo di questo strumento. Come ogni contratto che si rispetti, esso è caratterizzato da elementi costitutivi valevoli di tutela e di osservanza tra le parti, che chiameremo “concedente” (esclusivamente una banca) e “utilizzatore” (persone fisica con la sua espressa volontà di acquistare l’immobile ).
La parola chiave di questa particolare forma di investimento è “maxi-canone iniziale del 15 %“; difatti l’utilizzatore paga una maxi rata non inferiore al 15% del valore dell’immobile e un canone concordato per un periodo non inferiore agli 8 anni. Ma se l’utilizzatore non paga? Semplicemente, viene restituito l’immobile e risolte le situazioni di incapienza possibili oppure, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, può essere richiesta la sospensione delle rate per una sola volta e per un tempo massimo di 12 mesi.
Il leasing è rivolto alle categorie più in difficoltà nell’acquisto di un immobile. Tuttavia, questo strumento resta escluso per le categorie catastali di ”lusso”; per le giovani coppie sembra una sorta di “terra promessa”, grazie alle agevolazioni Irpef, anche se le banche, in caso di inosservanza contrattuale e morosità, godranno di maggiori vantaggi nel vendere l’immobile.
Con una prima visione semplice e chiara di questo strumento, saremo in grado di valutare al meglio i pacchetti proposti dalle banche in questo periodo molto vantaggioso, che vede le società finanziarie protagoniste e meno sofferenti rispetto allo scorso anno (parliamo di una sofferenza netta scesa di 77,8 miliardi come dimostrato dall’ultimo bollettino pubblicato dall’ABI) .