Biotestamento, da oggi è legge

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Il testo sulle Disposizioni anticipate di trattamento e in materia di consenso informato, conosciuto come biotestamento, legge già licenziata dalla Camera, è passata senza modifiche al Senato nelle ultime ore. La legge è stata quindi approvata ufficialmente con 180 favorevoli, 71 contrari e sei astensioni. A conclusione del voto finale, l’aula ha lungamente applaudito l’approvazione del provvedimento, con il consenso della grande maggioranza. Il testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

Viene «promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato» e «nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari». Per quanto concerne i minori «il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore». Ogni «persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’ eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso «Disposizioni anticipate di trattamento» (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali». Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico che è esente da responsabilità civile o penale». Devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Se le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione”.

In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, «la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni». Nella relazione tra medico e paziente «rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità». I medici inoltre devono rispettare il biotestamento: possono disattenderlo in tutto, o in parte, e solo in accordo con il fiduciario quando la persona non è più in grado di autodeterminarsi, se non corrisponde alle condizioni cliniche del paziente, o se sono sopraggiunte terapie imprevedibili quando sono state scritte le Dat, che offrano al paziente concrete chance di miglioramento.  Spetta al notaio, in caso di atto pubblico e scrittura privata autenticata, verificare che le Dat abbiano tutti i requisiti di legge necessari e richiesti.

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